Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati

Formazione Continua

Formazione continua, breve vademecum

Linee Guida Generali per la definizione della tipologia di formazione e della relativa attribuzione dei crediti (Vademecum Formazione Continua)

  • Regolamento riformato e definitivo sulla formazione continua dei Periti industriali e Periti industriali laureati, in attuazione dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137
  • Efficienza della prestazione
  • Migliore interesse dell’utente e della collettività
  • Obiettivo dello sviluppo professionale
  • Obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, secondo i regolamenti fissati dall’ordine

Impegno Formativo

  • Il Perito Industriale iscritto all’Albo deve garantire un impegno formativo all’interno dell’arco temporale, stabilito in 5 anni.
  • In tale periodo si dovranno acquisire complessivamente 120 C.F.P. (crediti formativi professionali), con un minimo di 15 CFP all’anno.
  • L’iscritto deve inoltre acquisire almeno 3 CFP all’anno in attività formative riguardanti l’etica, la deontologia, la materia previdenziale, e quant’altro costituisce aggiornamento della regolamentazione del Collegio.

Per i nuovi iscritti all’albo l’obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non è applicabile in caso di cancellazione e successiva reiscrizione.

Riduzione e Esenzione

  • Fatta salva l’obbligatorietà della formazione, per coloro che certificano il non esercizio della professione viene autorizzata, su richiesta dell’interessato, la riduzione dei crediti da conseguire e comunque dovrà essere garantito un impegno formativo nell’arco temporale di 5 anni, tale da acquisire complessivamente 40 CFP.
  • Il professionista in attività che abbia superato il 65° anno di età dovrà garantire un impegno formativo, nell’arco temporale di 5 anni, tale da acquisire complessivamente 40 CFP
  • L’interruzione temporale per esenzione può essere concessa per:
    • gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del figlio;
    • grave malattia e/o intervento chirurgico;
    • per interruzione dell’attività professionale per almeno quattro mesi consecutivi, opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresi i casi di forza maggiore;

(Istanza esenzione crediti scaricabile qui) resa ai sensi dell’art.75 del DPR 445/2000.

Sanzioni

  • il CNPI con atto n. 403/66 del 21.04.2017 ha deliberato che la Formazione Continua all’interno del sistema dell’Ordine professionale è obbligatoria (art.7, comma 1, D.P.R. n.137 del 2012)
  • è realizzata in attuazione del disposto dell’art. 3, comma 5, lettera b) del D.L. n. 138 del 20112, ed è fondata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte, di uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo e mantenimento delle competenze per tutti gli iscritti all’Ordine e che l’Ordine Territoriale è tenuto ad una verifica dell’adempimento formativo degli iscritti, stabilito all’art. 8, comma 1 del Regolamento per la Formazione Continua, che impone il raggiungimento di 120 CFP nel quinquennio.
  • La violazione dell’obbligo formativo quinquennale (mancato raggiungimento dei suddetti 120 CFP nel quinquennio) costituisce illecito disciplinare (vedi art. 2 comma 5 delle Linee Guida sulla formazione continua e fermo restando che l’inadempienza del minimo annuale di 15 CFP non costituisce illecito disciplinare ma, per quest’ultima, è opportuna una comunicazione di sollecito all’ottemperanza del percorso formativo obbligatorio da parte dell’Organismo Territoriale), come previsto dal comma 1 dell’art. 7 del D.P.R. n. 137 del 2012 e come ribadito dall’art.7 del vigente

I crediti verranno attribuiti seguendo le linee guida predisposte dal nostro Consiglio Nazionale

linee guida scaricabili qui

Vademecum Attribuzione Crediti

FAQ – Formazione Continua

Vi ricordiamo che saranno riconosciuti crediti solo per eventi accreditati dal nostro collegio oppure a seguito di accordi del nostro Consiglio Nazionale

(Qui trovate gli enti attualmente autorizzati)

Per ulteriori definizioni o chiarimenti si rimanda direttamente ai documenti ufficiali, oppure contattate il collegio in orario di apertura.

Il Collegio è aperto al pubblico il Lunedì il Mercoledì ed il venerdì dalle 17,00 alle 19,00